<p>Parlando di <strong>clausole vessatorie</strong> si fa riferimento a determinate tipologie di clausole inserite all'interno di un contratto fra un professionista e/o una società ed il consumatore finale che producono<em> "uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte per favorirne un’altra". </em>In altre parole una clausola "vessa" il consumatore determinando un evidente squilibrio sul piano dei diritti e degli obbligo a suo carico.</p><h2><strong>I diritti del consumatore: la disciplina</strong></h2><p>Le norme che riguardano le <strong>clausole vessatorie </strong>sono richiamate sia all'interno del Codice Civile che all'interno del codice del consumo. La disciplina applicativa varia a seconda della natura dei contraenti e dunque:</p><ul><li data-list-item-id="e1599c13331974dcd872347750fd587b2">si applicano le norme contenute nel Codice Civile (art. 1341 e 1342) nel caso di contratti conclusi fra imprenditori o professionisti (business to business) o fra consumatori (consumer to consumer) dunque ove vi siano categorie omogenee di soggetti;</li><li data-list-item-id="e20b12075f6b541da2a0d01ebfdd36157">si applicano invece le norme presenti nel Codice del Consumo (art. 33 ss. d. Lgs 205/2006) nel caso in cui una delle due parti contraenti sia un imprenditore/libero professionista e l'altra un consumatore (business to consumer).</li></ul><p>Giova ricordare che per consumatore s'intende qualsiasi persona che agisce per scopi estranei all'attività professionale/imprenditoriale/artigianale eventualmente svolta e per professionista/imprenditore s'intende invece colui che agisce perseguendo gli interessi della propria attività economica.</p><h2><strong>Clausole vessatorie: dove si trovano</strong></h2><p>Le <strong>clausole vessatorie</strong> possono trovarsi in qualsiasi tipologia contrattuale ma in taluni casi il consumatore è più a rischio.</p><p>Tendenzialmente il pericolo d'incappare in <strong>clausole vessatorie</strong> è maggiore laddove il contratto è predisposto unilateralmente da uno solo dei contraenti, mediante l’impiego di condizioni generali di contratto: i casi più classici riguardano i contratti di telefonia, fornitura di energia elettrica, traffico internet ecc... dove tutto è già prestabilito e l'utente finale non ha alcuna possibilità d'incidere sul contratto.</p><p><br>Le <strong>clausole vessatorie</strong> contenute nei contratti standard, come quelli sopra menzionati, sono valide e dunque efficaci nei confronti dell'aderente solo se sono formulate e specificamente approvate per iscritto dall'aderente stesso. Dal punto di vista operativo occorrono dunque due firme:</p><ul><li data-list-item-id="e1e99161551bb4fe7140249a2684dbe6f">la prima, valida come accettazione, che sarà apposta al momento della sottoscrizione in calce al regolamento contrattuale;</li><li data-list-item-id="e0ecd4667efa9b2b077017ca724fd3232">la seconda che andrà apposta nella parte del contratto che fà esplicito richiamo alle <strong>clausole vessatorie.</strong></li></ul><p>Le<strong> clausole vessatorie </strong>sono valide e dunque efficaci anche se scritte in piccolo, i precedenti di nullità ad oggi riportati riguardano invece documenti scarsamente leggibili per i quali il consumatore ha potuto far valere a buon titolo la difficoltà di comprensione del documento. </p><p>L'elenco dettagliato delle <strong>clausole vessatorie</strong> è contenuto all'interno dell'art. 33 del Codice del Consumo. </p><p>Nel contratto stipulato fra un professionista/imprenditore ed il consumatore finale avente come oggetto la prestazione di servizi o la cessione di beni, in base al Codice del Consumo sono considerate sempre nulle, anche se oggetto di trattative specifiche, le <strong>clausole</strong> che abbiano per oggetto o effetto quanto sono riportato (art. 36 c. 2 Cod. Cons):</p><ul><li data-list-item-id="e4d90a5ba7a8e01b65242f08b3d19914e">esclusione o limitazione della responsabilità del professionista in caso di morte o danno al consumatore, risultante da un'omissione del professionista;</li><li data-list-item-id="e789bdd51302017f7e63d8a1428300169">esclusione o limitazione delle azioni del consumatore nei riguardi del professionista o di qualsiasi altra parte nel caso di adempimenti parziali, totali o inesatti da parte del professionista; </li><li data-list-item-id="ed3a77c2a78b1a006a73a0287987e23df">estensione dell'assenso del consumatore a clausole che egli, di fatto, non aveva la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.</li></ul><p>Le clausole contenute all'interno dell'art 3 c. 2 Cod. Cons si presumono <strong>clausole vessatorie </strong>a meno che il professionista o l'imprenditore dichiarino che erano state oggetto di trattativa individuale e dimostrino l'assenza di vessatorietà. </p><p>Se il contratto che stai per firmare contiene una o più clausole da ritenere vessatorie, <a href="/node/3?page_source=[current-page:title]" data-entity-type="node" data-entity-uuid="f7054cb5-a097-4bbd-bf82-4b9cdc077e8d" data-entity-substitution="canonical">contatta lo Studio Legale Avv. Diego Esposito per una consulenza.</a></p>