Ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto: cosa c'è da sapere

Inviato da Avv. Diego Esposito il 08/12/2022
Giudice di Pace

Hai ricevuto la notifica di un verbale per una presunta infrazione del Codice della Strada e ritieni di non
dover pagare?
Sei intenzionato a ricorrere, ma non sai se proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?
Vediamo insieme cosa significhi proporre ricorso al Giudice di Pace e cosa significhi proporre ricorso al Prefetto, quali sono le differenze, quali i vantaggi e gli svantaggi.

Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso al GdP va proposto nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica del verbale.
Il GdP decide con sentenza di accoglimento o di rigetto del ricorso.

Vantaggi

  • In caso di rigetto del ricorso, la sanzione da pagare resta quella indicata nel verbale contestato.
  • Il ricorso può essere iscritto a ruolo in Cancelleria, mediante consegna a mani proprie o spedito con raccomandata a/r alla cancelleria del GdP competente per territorio; contro l’eventuale rigetto è sempre possibile ricorrere in appello.

Svantaggi

  • Unitamente all’iscrizione a ruolo è necessario pagare il Contributo Unificato il cui importo minimo è pari a 43,00 euro
  • L’assistenza di un avvocato è obbligatoria solo se la sanzione superi i 1.100,00 euro.
  • È però necessario partecipare alle udienze.

Ricorso al Prefetto

  • Il ricorso al Prefetto va proposto nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale.
  • Il Prefetto deve rispondere al ricorso nel termine massimo di 210 giorni, se il ricorso è stato inviato al Prefetto o in quello di 180 giorni, se il ricorso è stato inviato all’organo accertatore.

Vantaggi

  • Non ci sono costi di Contributo Unificato da pagare
  • Il ricorso può essere sottoscritto dallo stesso presunto trasgressore, senza l’assistenza di alcun legale
  • Il ricorso può essere inviato a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec al Prefetto o all’organo accertatore che ha elevato la multa.
  • Al massimo i costi del ricorso sono pari alla spesa per l’invio delle raccomandate a/r
  • Non ci sono udienze.
  • In caso di mancata risposta da parte del Prefetto nei termini sopra indicati, il ricorso si considera accolto, c.d. silenzio-assenso.
  • In caso di rigetto, si può sempre proporre opposizione avverso l’ingiunzione, innanzi al G.d.P.

Svantaggi

  • In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emette ordinanza ingiunzione con la quale ingiunge al ricorrente di pagare una somma pari al doppio della sanzione originaria.

Una volta stabilito quali sono le differenze tra i due tipi di ricorsi, vi chiederete certamente quando sia conveniente presentare il ricorso al Prefetto piuttosto che al GdP. A nostro avviso, se si tratta di una palese violazione di una norma di legge, è conveniente ricorrere al Prefetto, in tutti gli altri casi è sempre conveniente ricorrere al GdP.